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LEGGE REGIONALE 30 luglio 1997, n. 54
Disciplina della professione di guida ambientale.
9.8.1997 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 31

Capo I NORME DI ESERCIZIO

ARTICOLO 1 (Oggetto)
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 11 della legge 17 marzo 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica",disciplina l'esercizio dell'attività professionale di guidaambientale.

ARTICOLO 2 (Definizione delle attività )
1. E' guida ambientale chi, per professione, accompagna personesingole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica,nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, allo scopodi illustrarne: gli elementi, le caratteristiche, i rapportiecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, edi fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sonoesclusi quei percorsi che richiedono, comunque, l'uso diattrezzature e tecniche alpinistiche.

2. A seconda dell'ambiente e dei mezzi con i quali vieneesercitata l'attività la guida ambientale assume le seguenteconnotazioni, di seguito dette "specialità":
a) escursionistica;
b) equestre;
c) subacquea.

3. Le guide ambientali, nell'ambito della loro qualificazioneprofessionale, collaborano:
a) con la Regione e gli Enti locali per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana;
b) con gli enti preposti alla promozione del turismo;
c) con le istituzioni scolastiche per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.

ARTICOLO 3 (Requisiti per l'esercizio dell'attività )
1. Per l'esercizio della professione è necessario il possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea o permesso di soggiorno ai sensi del DL 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in L. 28 febbraio 1990 n. 39;
b) maggiore età;
c) diploma di maturità;
d) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui al successivo articolo 7 ed il superamento dei relativi esami, ovvero abilitazione conseguita in altra Regione italiana o Stato membro della UE, abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all'art. 22 della L. 2 gennaio 1989, n. 6;
e) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unitaí sanitaria locale del Comune di residenza;
f) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea dall'esercizio della professione, ai sensi degli articoli 19, 29 e 30 del Codice Penale, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
g) non avere a proprio carico posizioni contrastanti con le norme in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
h) stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite.

2. Per l'esercizio della professione di guida ambientale nella"specialità" prescelta l'interessato presenta al Comune diresidenza una denuncia di inizio di attività ai sensidell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosií comemodificato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della LR 20gennaio 1995, n. 9, attestante l'esistenza dei presupposti e deirequisiti previsti dalla presente legge.

3. Il Comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisitidi legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente e dellapubblicità, al rilascio di una tessera di riconoscimento e di undistintivo nelle forme stabilite dalla Giunta regionale.

4. Per il proseguimento dell'attività, ogni tre anni le guideambientali devono presentare al Comune di residenza ilcertificato di idoneità psico-fisica di cui al comma 1, lett.
e), il rinnovo della polizza assicurativa di cui al comma 1lettera h) e l'attestato di frequenza dell'apposito corso diaggiornamento di cui all'articolo 9. Il Comune accerta díufficiola permanenza degli altri requisiti.

5. Nel caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbiaricevuto la comunicazione di inizio dell'attività trasferiscegli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza.

ARTICOLO 4 (Esenzioni dall'obbligo della comunicazione e rapporti con leguide di parco)
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guidealpine iscritte negli appositi albi professionali regionali dicui all'articolo 12 della LR 25 novembre 1996, n. 83 possonoesercitare la professione di guida ambientale escursionistica.

2. Le guide di parco o di riserva naturale di cui all'articolo 21della LR 11 aprile 1995, n. 49, possono esercitare la professionedi guida ambientale nella specialità attinente.

3. I corsi di formazione per guida di parco di cui all'art. 21,comma 3, della LR 11 aprile 1995, n. 49, devono garantire laconoscenza generale dell'intero territorio regionale.

4. L'Ente gestore di Parco o riserva naturale puoí rilasciarealle guide ambientali abilitate ai sensi della presente legge iltitolo di guida di parco ovvero valutare la formazione acquisitadalle guide ambientali ai fini dell'esonero parziale dai corsi diformazione di cui all'art. 21, comma 3, della LR 11 aprile 1995,n. 49.

5. Il Corpo Forestale dello Stato, nel rispetto della normativastatale, puoí all'interno del parco essere coinvolto in attivitàdi guida ambientale, a titolo non oneroso, esclusivamente inoccasioni di rappresentanza o di collaborazione con le guide diparco.

ARTICOLO 5 (Registro regionale delle guide ambientali)
1. Presso la Giunta regionale è tenuto ed aggiornato, ai fini dipubblicità e statistica, il registro regionale delle guideambientali, suddiviso nelle singole specialità.

2. Sul registro, di cui al comma 1, sono annotati i dati,comunicati dal Comune, relativi agli esercenti la professione eai provvedimenti assunti.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comune trasmette allaGiunta regionale gli elenchi riepilogativi delle guide ambientaliin attività, sulla base di uníapposita scheda predisposta dallaGiunta regionale stessa.

ARTICOLO 6 (Esercizio dell'attività da parte di cittadini autorizzati da
altre Regioni o Stati membri della UE)
1. Possono esercitare l'attività di guida ambientale in Toscanai cittadini italiani o di altri stati membri della UE nonresidenti in Toscana che risultano autorizzati all'eserciziodell'attività ai sensi della legislazione dello Stato diappartenenza o della legislazione regionale in materia.

Capo II INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO 7 (Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione)
1. La Provincia, quale ente delegato alla formazioneprofessionale, organizza corsi di qualificazione professionale,di aggiornamento e di specializzazione per guide ambientali, aisensi della LR 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materiadi formazione professionale". Tali corsi possono essereorganizzati anche mediante convenzione con enti ed associazionicompetenti nei settori di cui alla presente legge.

ARTICOLO 8 (Corsi di qualificazione)
1. I corsi di qualificazione devono assicurare la formazionetecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singolaspecialità. Tali corsi si concludono con un esame diabilitazione e il rilascio del relativo attestato.

2. L'ammissione ai corsi di qualificazione per guida ambientaleè subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica, espletata secondo le modalità stabilite dallaProvincia.

ARTICOLO 9 (Corsi di aggiornamento)
1. I corsi di aggiornamento sono obbligatori ed hanno, di norma,per oggetto le stesse materie dei corsi di qualificazione. Talicorsi si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.

2. La guida ambientale che si trovi nella impossibilità difrequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio, acausa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore,fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cuiall'articolo 3, comma 4, è tenuta a frequentare il corso diaggiornamento immediatamente successivo alla cessazionedell'impedimento.

ARTICOLO 10 (Corsi di specializzazione)
1. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamentodelle competenze e all'approfondimento delle conoscenze; inparticolare, comprendono l'acquisizione di nuove tecniche, l'usodi mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.

2. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che giàesercitano l'attività di guida ambientale. Tali corsi siconcludono con un esame e con il rilascio del relativo attestatodi specializzazione.

3. Sono specializzazioni della guida ambientale escursionistica:la "mountain bike" e la canoa. E' specializzazione della guidaambientale escursionistica e della guida subacquea lo "swimtrekking". La Giunta regionale, con proprio provvedimento,individua ulteriori specializzazioni al fine di adeguare laprofessione al mercato della domanda ed integra il provvedimentodi cui all'art. 11, comma 1.

ARTICOLO 11 (Modalità e contenuti dei corsi)
1. La Giunta regionale, sentiti i soggetti competenti nei settoridi cui alla presente legge, determina in dettaglio le materieoggetto dei corsi di qualificazione, di specializzazione e diaggiornamento, il numero delle ore, le modalità di accesso, laquota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1, sono determinatieventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi diqualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissioneper i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relativeconoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

3. L'esame finale dei corsi di qualificazione è sostenuto avantiad una apposita commissione di esame nominata dalla Provincia cheprovvede all'attuazione dell'intervento formativo. La commissionedi esame è cosií composta:

- un dirigente della Provincia che svolge le funzioni di Presidente;
- cinque esperti nelle materie oggetto del corso.

Per ogni membro della commissione, ad eccezione del Presidente,è nominato un membro supplente, che sostituisce il membroeffettivo in caso di dimissioni. Ai componenti la commissione siapplica il disposto dell'articolo 11, comma 7, della LR 31 agosto1994, n. 70.

Capi III OBBLIGHI, VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 12 (Obblighi professionali)
1. Le guide ambientali hanno l'obbligo di prestare aiuto alcliente in difficoltà e di tenere comportamenti tali da nonpregiudicare l'incolumità altrui, nonché di prestare la propriaopera di soccorso.

2. Le guide ambientali devono garantire lo svolgimentodell'escursione nella massima sicurezza per i propri clientiadeguando la progressione alle effettive capacità degli stessi,secondo le norme deontologiche richiamate nell'ambito dei corsidi formazione professionale.

ARTICOLO 13 (Pubblicità dei compensi professionali)
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioniprofessionali deve contenere i relativi prezzi.

2. E' vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

ARTICOLO 14 (Vigilanza e controllo. Accertamento delle violazioni eirrogazione delle sanzioni)
1. L'attività di vigilanza e controllo è esercitata dai Comuni.Le sanzioni pecuniarie sono applicate dal Comune nel cuiterritorio è stata accertata la violazione.

2. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzionipecuniarie di cui alla presente legge sono effettuati secondo lalegge 24 novembre 1981, n. 689 e la LR 12 novembre 1993, n. 85, esuccessive modificazioni.

3. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal successivoarticolo 15 sono introitati dal Comune competente.

ARTICOLO 15 (Sanzioni)
1. L'esercizio delle attività professionali di cui alla presentelegge, svolto da soggetti non autorizzati, è soggetto allasanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

2. Chiunque, per lo svolgimento di una propria attività, siavvalga di persone non autorizzate è soggetto alla sanzioneamministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

3. Chiunque contravvenga al divieto di cui all'art. 13, comma 2,è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L.2.500.000.

4. Chiunque contravvenga al disposto di cui all'art. 13, comma 1,è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L.500.000.

ARTICOLO 16 (Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)
1. L'esercizio della professione è sospeso dal Comune per unperiodo da uno a sei mesi in caso di reiterazioni delleviolazioni di cui all'art. 15, comma 3.

2. Fatto salvo il caso previsto dall'articolo 9, comma 2, nelcaso di mancata presentazione della documentazione di cuiall'articolo 3, comma 4, l'esercizio della professione è sospesofino alla presentazione della documentazione e, comunque, per unperiodo massimo di tre anni. Decorso tale termine massimo, ilComune vieta la prosecuzione dell'attività.

3. La prosecuzione dell'attività è impedita nelle seguenti
ulteriori ipotesi:
a) qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per
l'iscrizione;
b) qualora l'attività sia stata già sospesa ai sensi del comma 1 del presente articolo per due volte ed esistano i presupposti per una terza sospensione;
c) qualora non ci sia stata l'osservanza degli obblighi professionali di cui all'art. 12.

4. In caso di sospensione o divieto di prosecuzionedell'attività, sono ritirati la tessera di riconoscimento e ildistintivo di cui all'art. 3, comma 3.

ARTICOLO 17 (Norme transitorie e finali)
1. In sede di prima attuazione della presente legge sonoorganizzati dalle Province corsi di qualificazione con esame diabilitazione finale, nelle specialità previste dall'articolo 2,riservato a coloro che, anche privi di diploma di maturità:

a) abbiano svolto in Toscana, per un periodo non inferiore a due anni nell'ultimo quinquennio, attività di cui alla presente legge, documentate fiscalmente;
b) abbiano conseguito, nell'ultimo decennio, la qualificazione professionale in corsi organizzati dalla Regione Toscana per profili attinenti le specialità previste;
c) siano in possesso di attestato di qualifica di guida o accompagnatore o istruttore nella specialità rilasciato da una delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI oppure dal C.A.I.

2. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigoredella presente legge, sentiti i soggetti competenti in materia,determina le discipline oggetto dei corsi di qualificazione dicui al comma 1, il numero delle ore, le modalità di svolgimentodei corsi, le modalità di accertamento dei requisiti perl'ammissione, la quota parte di spesa a carico dei partecipantied emette un apposito bando.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), che intendonoesercitare l'attività di guida ambientale e sono in possesso deirequisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e), f),g), h) presentano domanda di iscrizione al corso diqualificazione e comunicano al Comune di residenza l'iniziodell'attività ai sensi del presente articolo. Al termine delcorso, superato l'esame di abilitazione, tali soggetti comunicanoal Comune di residenza il possesso del requisito di cuiall'articolo 3, comma 1, lettera d).

4. I nomi degli ammessi ai corsi di cui al comma 1, lettera a),sono pubblicati sul BURT. I Comuni vietano la prosecuzionedell'attività dei soggetti che non figurano nell'elenco pubblicato.